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Lo psicologo in carcere: breve excursus sul suo ruolo negli istituti penitenziari

By 31 Ottobre 2025 No Comments

Casi di cronaca, condizioni detentive, sovraffollamento, riforme della giustizia. Di carcere si sente parlare molto, ma cosa si conosce veramente di un mondo che spesso si tende a non guardare? Affronteremo insieme questo argomento concentrandoci sul ruolo dello psicologo in carcere e cercando di far luce sulle sue aree di intervento. 

Prima di entrare nel merito, è necessario inquadrare il tutto in una cornice giuridica che ci aiuti ad orientarci, sostenuta da due articoli principali: l’articolo 27 della Costituzione e l’articolo 13 dell’Ordinamento Penitenziario.

L’articolo 27 della nostra Costituzione stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Ma come si realizza la “rieducazione”? È qui che ci viene in aiuto l’articolo 13 dell’Ordinamento Penitenziario: “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto […] Nei confronti dei condannati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.”  

La prima questione che balza all’occhio è la necessità di una individualizzazione del programma di trattamento intra ed extra murario che tenga conto delle peculiarità di ciascun individuo. 

Andando per step, avviene questo: una volta che il soggetto è condannato, ovvero, una volta che sia stato giudicato colpevole superando i tre gradi di giudizio (vige infatti la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva), ha inizio “l’osservazione”, un periodo di analisi della sua personalità, del suo funzionamento e del suo comportamento realizzata da diverse figure professionali, che sfocia nella redazione della cosiddetta “relazione di sintesi”, un documento che raccoglie tutte le osservazioni effettuate dall’équipe, con lo scopo di costruire un percorso ad hoc per il singolo detenuto. 

Il gruppo, come precedentemente accennato, è composto da diversi operatori: il Direttore del carcere, che preside l’équipe, il Funzionario Giuridico Pedagogico (nel gergo carcerario “educatore”) che svolge il ruolo di segretario tecnico del caso, ovvero colui che raccoglie e organizza tutte le informazioni circa il soggetto e coordina il percorso di trattamento, oltre all’esperto ex art.80 O.P., ovvero lo psicologo o il criminologo selezionato appositamente dal Ministero della Giustizia per realizzare l’osservazione scientifica della personalità del detenuto. A tali figure si affianca, naturalmente, il Comandante di Polizia Penitenziaria, o un suo delegato, in qualità di rappresentante del reparto sicurezza. All’incirca ogni sei mesi, o ogni qualvolta venga richiesto dal Magistrato di Sorveglianza, oppure quando intervengono situazioni che lo richiedono specificamente, il Funzionario Giuridico Pedagogico riunisce l’équipe per aggiornare la “sintesi” e ricalibrare il percorso trattamentale. 

Ma, tornando allo scopo di questo articolo, nello specifico, che cosa fa lo psicologo in carcere? È necessario, dapprima, distinguere due aree di intervento principali: l’area educativa, nella figura dell’esperto ex art. 80 O.P., e l’area sanitaria. Presso quest’ultima, che rappresenta una estensione dell’ULSS di riferimento all’interno del carcere, lo psicologo è un professionista assunto dal Sistema Sanitario per effettuare la diagnosi e il trattamento dei detenuti da un punto di vista strettamente sanitario. Svolge principalmente interventi di sostegno e accompagnamento durante l’espiazione della pena. 

Presso l’area educativa, lo psicologo, denominato “esperto ex art. 80 O.P.”, partecipa all’opera rieducativa del detenuto svolgendo l’osservazione scientifica della personalità, ovvero analizzandone le caratteristiche, le dinamiche interne e il funzionamento, con il duplice obiettivo di individuare le carenze psicofisiche e le altre cause che hanno condotto il soggetto a commettere il reato e successivamente impostare, su questa base, un percorso specifico di revisione critica rispetto agli agiti devianti. Concretamente, come lavora? Si tratta di un incarico libero professionale a cui si accede tramite selezione da parte del Ministero della Giustizia, che in questo modo si avvale di professionisti esterni con specifiche competenze in ambito psicologico, in questo caso (l’incarico può essere ricoperto anche da esperti in criminologia e in mediazione culturale, in alcuni casi). L’Esperto, lavorando a stretto contatto con il Funzionario Giuridico Pedagogico e gli altri componenti dell’équipe, svolge colloqui di osservazione con il detenuto e partecipa attivamente alla relazione di sintesi. Egli incontra personalmente i detenuti (in sezione, in apposite stanze adibite al colloquio) analizzando caratteristiche personologiche, inclinazioni e bisogni e favorendo nel soggetto un’approfondita riflessione sui propri agiti con l’obiettivo di promuovere un cambiamento funzionale. 

Ad ogni Esperto è assegnato un certo numero di detenuti e per ognuno di essi è chiamato ad impostare il lavoro in forma personalizzata, sia nella  frequenza che nella scelta dei contenuti dei colloqui. Sottolineiamo che l’Esperto, a differenza dello psicologo dell’area sanitaria, lavora esclusivamente con i detenuti definitivi, se non in casi eccezionali per esigenze dell’Amministrazione. Tale distinzione è facilmente comprensibile: l’imputato o l’appellante sono considerati innocenti fino alla condanna definitiva e non necessitano, quindi, di rieducazione. Solo il condannato, giudicato colpevole, deve accedere al percorso rieducativo e riabilitativo. Il detenuto può anche chiedere espressamente di avere un colloquio con l’Esperto attraverso la cosiddetta “domandina”, il modulo preposto a inoltrare qualsiasi richiesta all’interno del carcere. D’altro canto può anche rifiutare il colloquio con l’Esperto psicologo, poiché non vi è nessun obbligo in tal senso. Ovviamente, qualsiasi movimento, dalla richiestività al rifiuto, funge da elemento di osservazione e pertanto viene relazionato nella sintesi precedentemente citata, documento che poi viene inviato al Magistrato di Sorveglianza e che lo sosterrà nella decisione di eventuale accesso ai benefici premiali e alle misure alternative. Infatti, oltre che per quanto riguarda il percorso intramurario, l’équipe ha il compito di esprimersi anche in merito a quanto il detenuto sia pronto per accedere ai benefici di legge, seppur nella completa indipendenza del Magistrato che più in ogni caso esprimersi diversamente rispetto alla osservazione formulata dalla stessa.

Per quanto riguarda il percorso all’interno del carcere, che cosa può prevedere una sintesi? Può proporre, ad esempio, l’opportunità che il detenuto partecipi a dei percorsi psicologici specifici per tipo di reato (specialmente quando si tratta di reati di maltrattamento), oppure a gruppi di auto-mutuo aiuto per la cura della tossicodipendenza; può favorire l’impiego lavorativo o la partecipazione a corsi di formazione in un specifico ambito a seconda delle sue competenze, oppure l’iscrizione al percorso scolastico, così come l’implementazione dei colloqui con gli operatori del trattamento per l’approfondimento della revisione critica. Quando invece vigono le possibilità di accesso ai permessi premio o il detenuto ha richiesto una misura alternativa, all’equipe partecipa anche l’UEPE, ovvero l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che si occupa di verificare che sussistano le condizioni esterne per la fruizione, ad esempio la reale disponibilità dei familiari di accogliere la persona o l’idoneità del domicilio e/o del luogo di lavoro (per questi ultimi è necessario anche l’intervento dei carabinieri, che valutano le condizioni dell’alloggio); in questo caso il ruolo dell’Esperto è quello di osservare quanto il detenuto sia pronto ad affrontare la verifica premiale esterna o sia in grado di reggere la misura alternativa, basandosi anche sulla profondità della revisione dei suoi agiti e sul cambiamento maturato durante la detenzione.

Avviandoci ormai alla fine di questo nostro excursus, ricordiamo un ultimo compito dello psicologo esperto ex art 80 O.P. in carcere: egli è membro del Consiglio di Disciplina, l’organo, composto anche da Direttore e Funzionario Giuridico Pedagogico, che è chiamato a decidere in merito alla sanzione disciplinare nei confronti dei detenuti che infrangono il regolamento. Egli contribuisce a valutare quale sanzione comminare, a seconda della gravità dei fatti, tenendo conto delle caratteristiche della persona e quale sanzione sia la più adatta a favorire una sua riflessione rispetto a quanto commesso. 

Molteplici e delicati sono, quindi, i livelli di intervento dello psicologo in carcere. La realtà attuale del sistema penitenziario italiano rende il suo lavoro, unitamente a quello di tutti gli operatori, estremamente complesso. La scarsità di risorse fruibili (quali opportunità lavorative per i detenuti o strutture idonee ad ospitarli – specialmente strutture socio-sanitarie adeguate al trattamento delle doppie diagnosi (disturbi psichiatrici e tossicodipendenza) – costituisce una condizione emergenziale costante che rende necessaria ed auspicabile una riflessione ad ampio raggio sul sistema rieducativo del ventunesimo secolo, che tenga conto del mutamento della popolazione detenuta, questione che riguarda la collettività tutta.

Per approfondire:

Bruni, A. (2014). Psicologi «dietro» le sbarre: appunti di psicologia penitenziaria. Macerata: Simple Edizioni.